Art. 12.
(Norme di organizzazione e di funzionamento).

      1. All'organizzazione e al funzionamento della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non si applicano direttamente le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Apposito regolamento stabilisce, per le materie di cui al presente capo ed al capo IV, le norme concernenti l'esercizio dell'attività amministrativa nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) individuazione del responsabile del procedimento, specificandone le relative funzioni;

          b) obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso e motivato;

          c) esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, salvaguardando le ragioni di tutela e di riservatezza afferenti alla documentazione della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.